Superbonus anche se già si fruisce del 50% o 65% per lavori precedenti
I contribuenti che stanno già beneficiando delle detrazioni fiscali del 50% o del 65% per interventi edilizi effettuati in passato possono, in caso di nuovi lavori sempre sullo stesso edificio, accedere al superbonus
110%. Naturalmente se l’opera rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa.
La precisazione è contenuta nella Faq, le domande più frequenti, a cui recentemente ha dato risposta il
sottosegretarioalministerodell’EconomiaedelleFinanze,AlessioVillarosa,pubblicandoiresponsisulsito
del Mise.
La domanda del proprietario
Il quesito, rappresentativo di un dubbio sollevato già da molti altri contribuenti, è formulato con queste parole: «Vivo in una villetta unifamiliare e negli anni scorsi ho sostituito circa la metà delle finestre presenti, fruendo della detrazione al 50 per cento. Ora vorrei rifare il cappotto termico e sostituire le altre finestre.
Posso usufruire del superbonus?».
La riposta del sottosegretario chiarisce: «Anche se il soggetto che sostiene le spese già fruisce della detrazione del 50% o del 65% per un intervento effettuato in anni precedenti, è possibile, in caso di nuovo intervento e in presenza di tutte le condizioni di legge (in particolare miglioramento di due classi
energetichefra“trainanti”e“trainati”),fruiredelsuperbonusdel110%inrelazioneainterventieseguiti
sullo stesso immobile oggetto di precedente intervento».
Villarosa specifica: «In particolare, a fronte di un intervento trainante (nel caso di specie il rifacimento del cappotto termico) si possono sostituire anche solo parzialmente le finestre con il 110 per cento (intervento trainato), sempre se complessivamente si consegue il miglioramento energetico di due classi».
Altro dubbio: la sostituzione della caldaia
Caso analogo, è contenuto in un’altra Faq, elaborata sempre al ministero delle Finanze.
I termini della questione sono questi: «Due anni fa ho installato una caldaia a condensazione con
riscaldamentoapavimentousufruendodell’Ecobonusal65%.Possooraeffettuareulterioriediversi interventi di efficientamento energetico con un salto di due classi energetiche usufruendo del superbonus 110%?».
Caso simile, risposta identica ma con alcune puntualizzazioni da parte del Mef: «Sì, è possibile a condizione che i nuovi interventi di efficientamento energetico siano configurabili come interventi autonomi e non una
meraprosecuzionedell’interventoprecedenteechepermettanodiconseguireunmiglioramentodialmeno
due classi energetiche, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal decreto Rilancio»
Villarosasottolineache«l’autonomaconfigurabilitàdell’interventoèsubordinataadelementiriscontrabili inviadifattooltreche,overichiesto,all’espletamentodegliadempimentiamministrativirelativiall’attività edilizia,qualiladenunciadiinizioattivitàedilcollaudodell’operaoladichiarazionedifinelavori».Ciòstaa significareche«l’interventoperessereconsideratoautonomamentedetraibile,rispettoaquellieseguitiin anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativavigente».
Eaggiunge:«Sirilevainoltrechel’art.16bisdelTuirnonprevedechedebbatrascorrereunperiododi tempo minimo tra diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare delle detrazioni. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventigià
realizzati,ilcontribuentepotràavvalersidelladetrazioneneilimitiinvigorealmomentodell’esecuzionedei bonifici di pagamento (sul punto si vedano la Circolare n.17/E/2015 - par.3.2 e la Circolare n.19/E/2020 pag.258)».
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